Art. 3.
(Concertazione per lo sviluppo).

      1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle medesime, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione

 

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concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
      2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.
      3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.